05/12/2020- Il MIT chiarisce con una circolare la portata delle modifiche al TUE apportate dal D.L. 76/2020 e relative alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed al rispetto della disciplina delle distanze tra edifici, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti.
La Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione, fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall'art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito L. 11/09/2020, n. 120) al Testo unico edilizia (TUE, D.P.R. 06/06/2001, n. 380), finalizzate a rendere più semplice e rapido l’avvio dell’attività edilizia e assicurare in ogni caso la salvaguardia e il rispetto di valori considerati preminenti dall’ordinamento, quali la tutela dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si chiarisce la portata delle modifiche al TUE relative: I. alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, con specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti. II. al rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti, di cui all'art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001.
Al fine di verificare la legittima realizzazione dell’immobile preesistente, soccorre la previsione dell’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001, anch’essa inserita dal D.L. 76/2020, laddove è indicata la documentazione da cui ricavare lo “stato legittimo” di un edificio (di regola consistente nel titolo edilizio sulla base del quale esso è stato realizzato, ovvero da quello relativo all’ultimo intervento che ha subito).
Per scaricare la Circolare Ministero Infrastrutture Trasporti e P.A. del 02.12.2020
Sabato 5 Dicembre 2020 |