05/12/2020 - A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) al Testo unico edilizia, il MIT fornisce, inoltre, chiarimenti in merito ai presupposti necessari affinché gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili tutelati o situati nei centri storici possano essere considerati interventi di ristrutturazione edilizia.
La Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall'art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito L. 11/09/2020, n. 120) al Testo unico edilizia (TUE, D.P.R. 06/06/2001, n. 380), con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili tutelati o situati nei centri storici che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
In proposito, la Circolare sottolinea che la lett. d) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, per meglio assicurare la tutela degli edifici vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, ora esclude che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione nei casi in cui ne sia modificata:
- la sagoma (come previsto nella disciplina previgente), - ma anche i prospetti, - all'area di sedime - alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Sotto tale profilo, il regime degli edifici in questione si atteggia in modo speculare rispetto a quello degli edifici non vincolati, nel senso che ciò che per questi ultimi ricade nella definizione di ristrutturazione comporta invece per i primi l’applicazione del regime delle nuove costruzioni. Diversamente, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444 e in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, la Circolare precisa che l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente "fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici".
Per scaricare la Circolare Ministero Infrastrutture Trasporti e P.A. del 02.12.2020
Sabato 5 Dicembre 2020 |