10/12/2020 - Con il D.L. 07/10/2020, n. 125, convertito con la L. 27/11/2020, n. 159, ha modificato l’art. 103 del D.L. 17/03/2020, n. 18, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. In particolare, è stato modificato l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 il quale ora prevede che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (prima della modifica la proroga riguardava gli atti in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020).
Tale proroga riguarda anche: - i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D. P.R. 06/06/2001, n. 380; - le segnalazioni certificate di inizio attività; - le segnalazioni certificate di agibilità, - le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate; - il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Il comma 2-sexies dell’art. 103, del D.L. 18/2020, introdotto dal D.L. 125/2020 convertito dalla L. 159/2020, precisa poi che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al suddetto art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, scaduti tra il 01/08/2020 e il 04/12/2020 (data di entrata in vigore della Legge 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020) e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
Il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), il quale prevede che, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere di tale comma, sono prorogati rispettivamente di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del suddetto comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Giovedì 10 dicembre 2020 |