DownloadsMappa5 utenti on line


Login
   
    
 Ricordati di me
 
 
Il Comune
Home del Comune
Contatta gli uffici
Home Servizi Tecnici
 
 
-Sportello Unico Edilizia- Edilizia Privata & Piani UtilizzazioneAziendale
Info & News
Moduli Online (SUE)
Diritti di segreteria
Normativa (SUE)
Circolari & Pareri (SUE)
Regolamenti, Piani e direttive
Attività dello Sportello
Contributo di Costruzione
Rapporti con gli Enti
Rassegna Stampa Online (Nazionale e Locale)
Link Consigliati
Guide fiscali On Line
Guide per la casa
Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.)
Rendimento Energetico & Fonti Rinnovabili
Sicurezza & Cantieri
Trasparenza e diffusione informazioni - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Monetizzazione delle aree a standard
GEOPORTALE del COMUNE
 
 
Edilizia Ambientale
art.146 - autorizzazione paesaggistica
Cartografia
Delibere
Determine
Documenti
In primo piano!
Link di interesse
Modulistica
Normativa
 
 
Urbanistica & Edilizia Residenziale Pubblica
Modulistica
Pubblicazioni & Info
Edilizia Residenziale Pubblica & Housing sociale
 
 
I servizi online
Permesso di Costruire - S.U.E.-
 
 
Numeri utili
Numeri di telefono, fax, email, indirizzi del comune di Alatri
 
 
 

Autorizzazione paesaggistica.

 

Dal 1° gennaio 2010 in vigore il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con il 1° gennaio 2010 il procedimento di autorizzazione paesaggistica previsto in via transitoria dall'art.159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituito con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, cede il passo al nuovo procedimento di autorizzazione previsto, in via ordinaria, dall'art.146.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non possono in alcun modo distruggerli nè indrodurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione senza prima ottenere la prescritta autorizzazione.

Quindi chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986,00 euro a 103.290,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La norma infatti specifica che la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al periodo precedente:

a)  ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b)  ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta  metri  cubi, ovvero ancora abbiano comportato una  nuova  costruzione  con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Prima di entrare nel merito del nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica è bene ricordare…

…quali sono i beni paesaggistici:

I “beni paesaggistici” oggetto di tutela sono quelli individuati nell’art.134, comma 1 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nella lettera a) sono ricompresi gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, di cui al successivo articolo 136, già sottoposti a tutela dalla legge 29 giugno 1939, n.1497, e sono:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

 

nella lettera b) sono ricomprese le “aree tutelate per legge”, di cui all’articolo 142, già sottoposte a tutela dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e sono:

a) i  territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i  territori  contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i territori elevati sui laghi;

c) i  fiumi,  i  torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo 2,  commi 2  e  6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le  aree  assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l)  i vulcani;

m)  le  zone  di  interesse  archeologico.

 

 

nella lettera c) sono ricompresi, invece, “gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici..”, e sono:

a)  le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;

b) gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri (centocinquanta) metri;

c) i borghi dell’architettura rurale, i beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di territorio contermine di 50 (cinquanta) metri;

d) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 (cento) metri;

e) i canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri ciascuno;

f) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermine di 50 (cinquanta) metri;

 

 

Non sono beni paesaggistici quelli derivanti da individuazioni di natura urbanistica ovvero originati da destinazioni degli strumenti urbanistici comunali ancorché discendenti da prescrizioni della Regione Lazio espresse in sede di approvazione degli strumenti medesimi; agli stessi beni, fatta salva la loro efficacia ai fini urbanistici, non si applicano le procedure di autorizzazione paesaggistica.

La legge regionale 6 luglio 1998, n.24 - Pianificazione paesistica a tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, detta le disposizioni al fine di garantire la tutela omogenea sul territorio regionale dei beni paesaggistici.

 

...come si individuano:

I beni paesaggistici come sopra identificati vengono individuati attraverso la pianificazione paesaggistica di cui agli articoli 143 e 156 del Codice.

Con deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n.556 e successiva deliberazione di modifica, integrazione e rettifica, del 21 dicembre 2007, n.1025 (pubblicate sul SO n.14 al BURL n.6 del 14/02/2008),  è stato adottato il “Piano Territoriale Paesistico Regionale” ai sensi degli articoli 21,22 e 23 della citata legge regionale 24/98 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del Codice.

Il PTPR è stato redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e riprodotto per la stampa in scala 1:25.000. E’ costituito da quattro tavole identificate dalle lettere A, B, C e D. Ogni tavola, per quanto riguarda il territorio del Comune di Alatri, è suddivisa in tre fogli (centro-ovest, centro-est ed isola amministrativa), più la legenda.

Nella Tavola B vengono cartografati tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela.

 

Estratto della Tavola B32, foglio 390 del PTPR

 

...quando non serve l’autorizzazione paesaggistica:

L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per l’esecuzione degli interventi elencati nell’articolo 149 del Codice e precisamente:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

...a chi viene richiesta:

L’articolo 146 del Codice, al comma 6, stabilisce che la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. Tuttavia la regione può delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, ad enti locali, tra i quali il comune, purchè questi dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La legge regionale 19 dicembre 1995, n.59, concernente l’attribuzione ai comuni, in subdelega, di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, disciplina i limiti di intervento della delega comunale.

Con determinazione n.B6832 del 28/12/2009, a firma del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, sono stati individuati i comuni in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 146, comma 6, del Codice, potendo quindi continuare ad esercitare le funzioni delegate con la legge regionale 59/95 dopo la data del 31 dicembre 2009, termine ultimo per l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 159 del Codice.

Il Comune di Alatri figura tra i comuni della provincia di Frosinone che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Per chiarire maggiormente quanto detto si specifica che le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale sono solo quelle previste per l’esecuzione di interventi edilizi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 59/95 e precisamente:

a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del D.P.R. n. 616/1977, come integrato dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;

b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;

c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;

d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della L.R. n. 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della L. 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della L. 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;

e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della L. 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 36/1987;

g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L. 1497/1939 e dell'articolo 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985;

i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;

l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt 1,00;

m) le recinzioni, i nuri di cinta e le cancellate.

 

Nei casi previsti, dunque, la richiesta di autorizzazione, in bollo, va presentata con tutta la documentazione a corredo, presso lo Sportello unico per l’edilizia, nei giorni di martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. All’indirizzo internet 85.43.47.149/sped, nella sezione Edilizia Ambientale, alla pagina Modulistica, viene fornito un “elenco allegati” quale supporto per la predisposizione degli atti.  

 

Con il ricevimento della richiesta da parte dell’interessato inizia la nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica…   

Accertamento della conformità dell’intervento

L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta la richiesta da parte dell’interessato, verifica se l’intervento rientra tra quelli assoggettati ad autorizzazione e se la documentazione depositata a corredo sia quella prevista per legge, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro i successivi quaranta giorni, avvalendosi della figura dell’esperto in materia paesaggistico-ambientale, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 6bis della legge regionale 59/95, provvede ad accertare la conformità dell’intervento e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione di istruttoria. Contestualmente provvede a dare comunicazione al Richiedente dell’avvio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti il soprintendente rende il parere in merito alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Qualora il soprintendente non si pronunci entro il termine indicato, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di giorni quindici. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine dei venti giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.

L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate vengono pubblicate all’albo pretorio dell’amministrazione competente secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 59/95.

Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5 del Codice, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

 

di seguito la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con diagramma di flusso inerente l'ITER PROCEDURALE, per l'esercizio della funzione Autorizzativa ex art. 146 .

Circolare prot.2089 del 22 gennaio 2010 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Articoli 146 e 159 (così come sostituito dall'art.4-quinquies del D.L. 3 giugno 2008 n.97, convertito in legge 2 agosto 2008, n.129) e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: ruoli e funzioni dei Soprintendenti nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Scarica DIAGRAMMA ITER PROCEDURALE

 

© Net Solutions srl - All right reserved 2001-2003