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 1. Normativa di Riferimento (P.U.A.)

Edificazione in Zona Agricola - Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.)

Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.38 - Norme sul governo del territorio - Testo coordinato ed aggiornato  (BURL del 30 dicembre 1999, n.36 - S.O. n.7), nello specifico artt. 55 e 57.

Legge Regionale 6 luglio 1998, n.24 - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico - Testo coordinato ed aggiornato  (BURL del 30 luglio 1998, n.21 - S.O. n.1), nello specifico artt. 18, 29 e 30.

Circolare interpretativa dell'art.57 della L.R. 22 dicembre 1999, n.38 -Circolare interpretativa dell'art.57 della L.R. 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio) così come modificata dalla L.R. 16 aprile 2002, n.8.

 1.0 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali- Chiarimenti in merito applicazione artt. 55 e 57 L.R. 38/99.

Mostra immagine a dimensione interaOrdine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Frosinone.

Con nota prot. 117/2010 del 16 marzo 2010, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ha espresso un parere e fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 55 e 57 della L.R. 38/99 e s.m.i. inerente l'edificazione in zona agricola, l'unità aziendale minima, il lotto minimo e i Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).

Questo il  Link per scaricare il testo della nota prot. 117/2010 del 16/03/2010.  

Lunedì 7 Giugno  2010

 2. Regolamenti & Delibere
 

 PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE di MIGLIORAMENTO AGRICOLO

 

 
 Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28 luglio 2008 - Schema generale dell'"Atto Unilaterale d'obbligo" o "Convenzione" predisposto ai sensi dell'art. 57, comma 5 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione degli interventi previsti nei Piani di Utilizzazione Aziendale. Determinazioni.
 
 SCHEMA - Schema dell'Atto Unilaterale d'obbligo per l'attuazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all'art. 57 della Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i.

 3. Linee Guida per la presentazione dei P.U.A.

COMMISSIONE

PER L’ESAME DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO

Linee Guida per la redazione dei P.U.A. e

Indirizzi per la Progettazione in Zona Agricola

 

 

     LINEE GUIDE PER LA REDAZIONE DEI P.U.A.  

 

     PREMESSA 

Il Piano di Utilizzazione Aziendale P.U.A. è un piano di iniziativa privata o pubblica (se su area pubblica) presentato dal proprietario del fondo o dal conduttore dell'azienda agricola, o dal rappresentante di cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola del territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale, all'agriturismo. Il P.U.A. deve essere redatto da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario, nonché ove necessario e nei limiti delle rispettive competenze, integrato con l'ausilio di elaborati redatti da un architetto, ingegnere o geometra.
Il P.U.A. è sottoposto alla procedura di cui all'art. 57 della L.R. Lazio 38/1999 e s.m.i. e deve essere approvato dai competenti uffici comunali nel termine di 60 giorni anche attraverso l'attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 legge 241/90 e s.m.i.

     NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

  • artt. 55, 57 della L.R.L. n. 38/99 e s.m.i.;
  • art. 18 della L.R.L. n. 24/98 e s.m.i;
  • dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico;
  • artt. 51, 53 e 54 delle Norme del P.T.P.R. 


     IL PROPONENTE 

Così come stabilito dall’art. 57 della L.R. 38/99, prevede che il P.U.A. sia presentato dal proprietario del fondo o dal conduttore dell’azienda agricola, o dal legale rappresentante di cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli - costituite ai sensi della legislazione vigente - o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola del territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all’educazione ambientale, all’agriturismo. Si deve a tale proposito ricordare che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57”, sostituisce l'articolo 2135 del Codice Civile come di seguito:

Imprenditore Agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1° del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

    

     INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO

Il P.U.A. è sottoposto alla procedura di cui all’art. 57 della L.R. 38/99 e s.m.i.. Tale articolo, prevede che il Piano evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire; detto Piano (P.U.A.) deve essere sottoposto al preventivo parere di una Commissione Comunale che si dovrà in particolare esprimere su:

a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;

b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

Il comma 5° del suddetto art. 57 della 38/99 prescrive inoltre l'obbligo per il richiedente di:

a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;

d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

Da ciò è possibile desumere che i nuovi fabbricati previsti dal Piano dovranno possedere i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

I fabbricati rurali sono tutti i manufatti che per destinazione economica si ritengono necessari al normale esercizio di un'azienda agraria. Per legge vanno annoverati rurali i locali destinati (Art. 16 del Testo Unico R.D. 08/10/1931, n. 1572 D.P.R. 29/9/1973, n. 604 e s.m.i.):

- all'abitazione delle persone addette alla coltivazione e alla custodia del fondo e alla vigilanza dei lavoratori agricoli;

- al ricovero del bestiame e degli animali di bassa corte, sempreché essi costituiscano una pertinenza del fondo e la loro alimentazione si effettui, per almeno un quarto, con foraggi o mangimi prodotti dallo stesso fondo, quali stalle, ovili, porcili, pollai, ecc.;

- alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti in prevalenza dal fondo di cui i locali stessi sono parte integrante, quali cantine, magazzini, caseifici, fienili, silos, ecc.;

- alla custodia e alla manutenzione delle macchine e degli attrezzi agricoli in quanto costituenti lo strumento tecnico necessario per la normale gestione del fondo di cui fanno parte integrante: tettoie, capannoni, porticati, rimesse, ecc.

Per quanto attiene alle SERRE si fa riferimento alla L.R. 12 Agosto 1996, n. 34 e s.m.i.

A solo titolo indicativo, relativamente alle definizioni di casa di abitazione e di annesso rustico, è utile ricordare che gli investimenti, per la loro realizzazione, hanno il carattere del miglioramento fondiario in quanto trattasi di capitali stabilmente investiti sul capitale terra. Il miglioramento fondiario per essere riconosciuto tale deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

deve essere conveniente (l'incremento di valore fondiario o di reddito o di P.L.V. che ne consegue deve almeno essere pari al costo per la sua esecuzione);

deve essere proporzionato al fondo (deve essere in connessione con le sue esigenze, valutate anche secondo il criterio della normalità);

deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire (anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità).

In particolare l'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo agricolo, essere connesso con l'esercizio su di esso di una attività agricola e soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso.

Non si può pertanto considerare rurale un manufatto che, nei limiti dell'ordinarietà, non risponda ad uno dei requisiti sopra indicati. Non sono solamente le caratteristiche costruttive che fanno distinguere un fabbricato civile da un altro rurale, ma soltanto la destinazione economica del fabbricato stesso.

In considerazione di quanto sopra descritto è possibile affermare che in un fondo rustico, per quanto concerne i fabbricati, tre sono praticamente i casi che si possono presentare:

Fabbricati sufficienti e proporzionali alle normali esigenze aziendali;

Fabbricati insufficienti al normale fabbisogno aziendale;

Fabbricati eccedenti il normale fabbisogno aziendale.

A tale proposito, tornando alla normativa regionale, è bene ricordare che l’art. 54 della citata L. 38/99, in merito all’edificazione in zona agricola, vieta:

a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.

Inoltre, il successivo art. 55 della stessa legge prevede che:

Comma 1°- “Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse”;

Comma 5°- “Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola.”

Per quanto attiene infine alla voce attività zootecniche eventualmente previste dal Piano ed in particolare al carico di bestiame compatibile, si ritiene opportuno utilizzare, quali parametri di riferimento, i rapporti Unità Bovino Adulto/ha di Superficie foraggiera (UBA/s.f.) indicati dal codice di Buona Pratica Agricola normale (BPAn).

N.B.: La realizzazione del P.U.A. è garantita con atto d’obbligo unilaterale redatto ai sensi dell’art. 57, comma 4, L.R. 38/1999 e s.m.i., da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente. Tale “Atto d’Obbligo” o “Convenzione” stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

 a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

 b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

 c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;

 d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

 e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono. Il P.U.A. ha durata poliennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell’azienda agricola dopo il triennio, a scadenze biennali con le stesse procedure relative all’approvazione.

All’atto del rilascio del P.U.A. per le costruzioni o ristrutturazioni previste dal P.U.A., verrà istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione. Trascorsi tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire e comunque entro la data della fine dei lavori l’Amministrazione comunale potrà eseguire una verifica sui luoghi finalizzata ad accertare l’effettiva realizzazione della totalità degli interventi previsti nel Piano. Qualora tale verifica non avesse esito positivo, il Parere rilasciato dagli organi Comunali perderà di efficacia e ne verrà data contestuale comunicazione agli uffici competenti.


     INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE IN ZONA AGRICOLA

L’edificazione in area agricola deve essere realizzata rispettando i caratteri tipici dell’architettura rurale e della bioedilizia (Legge 24 dicembre 2003 n. 378, Decreto 6 ottobre 2005, Legge Regione Lazio 27 maggio 2008 n.6 e succ. int. D.G.R.L. del 5 febbraio 2010 n.72), fatto salvo prescrizioni più restrittive imposte dalle norme tecniche di attuazione dei P.T.P. e/o del P.T.P.R..

Per consentire l’esame delle proposte progettuali e la formulazione del parere da parte della “Commissione” è necessario che il progetto sia redatto in modo tale da poter essere letto, interpretato, capito in modo oggettivo ed inequivocabile, non solo mediante gli elaborati grafico-progettuali, ma anche con relazioni illustrative, tecniche e documentazione fotografica esaustiva.

Per tale motivo il progetto dovrà contenere l’esatta localizzazione sia dell’intervento che del lotto di pertinenza su cartografia in idonea scala, che consenta la sua ubicazione nel territorio comunale, e sulle carte tematiche che evidenziano la situazione vincolistica, l’assetto territoriale e paesaggistico, la destinazione urbanistica ed il coinvolgimento delle componenti del sistema ambientale ed agricolo. Inoltre il progetto deve rappresentare con chiarezza lo “stato di fatto” e le modificazioni introdotte con la proposta, nella stessa scala grafica e con lo stesso orientamento. Gli interventi dovranno essere rappresentati con piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi tali da definire univocamente i nuovi manufatti da realizzare e/o la modifica di quelli esistenti, compresi i materiali di finitura e le colorazioni.

Commisurata alla rilevanza degli interventi gli elaborati devono comprendere anche l’ubicazione in un più ampio contesto territoriale dove, oltre alla indicazione degli eventuali fabbricati contigui esistenti, sia definita la sistemazione delle aree circostanti, con l’inserimento di specie arboree e arbustive aventi funzione di mitigazione e compensazione degli impatti generati, e di integrazione, ricostruzione e completamento delle componenti naturalistiche già presenti nell’area, e con l’indicazione dei percorsi e delle attrezzature di fruizione collettiva previste. In relazione alla complessità del progetto a completamento dell’illustrazione progettuale, per una più efficace comprensione dell’intervento, qualora si rendesse necessaria, sarà opportuna una rappresentazione attraverso simulazioni grafiche tridimensionali, che rendano evidente la qualità architettonica della proposta, l’inserimento paesaggistico e la mitigazione attuata.  

 

 4. Documentazione occorrente per il rilascio del parere sul P.U.A.
 

COMMISSIONE

PER L’ESAME DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO

Documentazione occorrente per il rilascio del parere sul P.U.A.

(Piano di Utilizzazione Aziendale) 

 

 

ai sensi di quanto stabilito:

  • artt. 55, 57 della L.R.L. n. 38/99 e s.m.i.;
  • art. 18 della L.R.L. n. 24/98 e s.m.i;
  • dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico;
  • artt. 51, 53 e 54 delle Norme dell'adottato P.T.P.R.


Si riporta di seguito l’elenco della documentazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Alatri a corredo della domanda di rilascio del parere sul P.U.A.

La documentazione dovrà essere fornita in n. di 3 copie per gli interventi non ricadenti in Aree Protette e in n. di 5 copie per gli interventi ricadenti in Aree Protette.

Inoltre la domanda, a firma del proponente, dovrà contenere, oltre i dati del proponente stesso, la specifica dell’indirizzo al quale far pervenire ogni comunicazione. A tal fine sarebbe opportuno indicare anche un numero telefonico di riferimento. Alla domanda deve essere allegato anche l’elenco della documentazione che viene consegnata. Il modello di domanda già predisposto dallo Sportello Unico per l'Edilizia è consultabile e scaricabile dal presente sito.

Il P.U.A. deve essere redatto da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario, nonché, ove necessario nei limiti delle rispettive competenze integrato da elaborati tecnici redatti da un architetto, un ingegnere od un geometra.

Il P.U.A. dovrà comprendere la seguente documentazione:

1) Riguardo agli aspetti agricolo – aziendali:

1.a) descrizione della situazione attuale delle attività di conduzione del fondo sotto il profilo tecnico, economico, produttivo ed occupazionale (ivi compreso il bilancio aziendale ante miglioramento);

1.b) descrizione, sotto il profilo tecnico, economico, produttivo ed occupazionale, degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e/o delle attività connesse (ivi compreso il bilancio aziendale post miglioramento), nonché degli eventuali interventi ambientali di cui ai successivi punti;

1.c) descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo e degli eventuali salariati o altro personale dipendente, nonché per il potenziamento delle strutture produttive (ivi compresi gli elaborati grafici ante e post operam redatti in opportuna scala);

1.d) individuazione dei fabbricati esistenti da mantenere, da recuperare e da valorizzare o di quelli ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal P.U.A., definendone l’uso previsto (ivi compresi gli elaborati grafici ante e post operam redatti in opportuna scala);

1.e) definizione dei tempi e delle fasi di attuazione del P.U.A.. stesso (crono programma);

1.f) approvvigionamento idrico, qualora previsto dal piano;

2) Riguardo agli aspetti Paesistico-Ambientali ( per le Aziende Agricole poste in aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., e comunque classificate dal P.T.P. o P.T.P.R., i relativi P.U.A., necessitano di essere corredati da S.I.P. “Studio di Inserimento Paesaggistico” ai sensi degli artt. 18, 29 e 30 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24) :

2.a) S.I.P.Studio di Inserimento Paesaggistico” ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24;

2.b) localizzazione e perimetrazione degli interventi su Carta Tecnica Regionale del Lazio (o su base cartografica equivalente in scala 1:10.000) e stralcio di tutte le cartografie riportanti i vincoli di qualsiasi natura presenti nell’area d’intervento, con le indicazioni delle N.T.A. del P.T.P. di pertinenza e del P.T.P.R.

2.c) rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi comprensivo della vegetazione esistente con indicazione della specie, della consistenza e dello stato di conservazione;

2.d) planimetria relativa allo stato post-operam riportante, oltre le strutture edilizie esistenti e quelle previste, il dettaglio della nuova sistemazione vegetazionale (quali opere per la mitigazione e la compensazione ambientale e con funzioni di inserimento paesaggistico), in particolare con l’indicazione del numero, tipologia, dimensione all’impianto delle alberature e degli arbusti previsti e posizione delle eventuali specie da espiantare e reimpiantare (con unita relazione agronomica), prescelte in base alle indicazioni del P.T.P. e P.T.P.R. di appartenenza per aree con caratteristiche bio-climatiche similari;

2.e) documentazione fotografica dell’area interessata dall’intervento, con relativa planimetria che indichi i punti di ripresa, a testimonianza delle preesistenze edilizie, arboree ed arbustive, ecc...;

2.f) descrizione dei luoghi e del loro stato, in relazione al sistema dei vincoli presenti, delle componenti paesistiche e naturalistiche interessate dall’intervento, la valutazione degli effetti derivanti dalla realizzazione delle opere previste e l'indicazione degli interventi finalizzati alla mitigazione e all’inserimento paesaggistico, prevedendo inoltre le opportune compensazioni ambientali attraverso le tipologie di intervento di recupero, ripristino ambientale, mitigazione e valorizzazione, come ad esempio: rimozione di rifiuti e collocazione in discariche autorizzate e bonifica di siti inquinati; taglio della vegetazione infestante di origine non autoctona e reimpianto di specie autoctone; messa a dimora di specie arbustive ed arboree scelte di preferenza tra quelle autoctone anche in forma di siepi e filari, nel rispetto delle norme previste dai P.T.P e P.T.P.R.; rinaturalizzazione dei suoli, con riempimenti, risagomatura e ricostruzione della copertura vegetale, e del reticolo idrografico, finalizzata al ripristino della vegetazione riparia naturale, alla creazione di zone umide ad uso naturalistico, alla realizzazione di aree fruibili dal pubblico; apertura di percorsi pedonali, equestri o ciclabili;costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture removibili);consolidamento di scarpate e terrapieni attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; mitigazione degli impatti conseguenti alla realizzazione degli interventi edilizi con messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, anche ad integrazione delle componenti naturalistiche presenti o con la piantumazione di nuove alberate, cespuglietti e sistemi di siepi.

2.g) eventuale simulazione grafica della nuova edificazione;

2.h) eventuali Nulla Osta rilasciati dagli Enti competenti in relazione ai vincoli presenti sull’area;

    2.i) eventuale ulteriore documentazione utile alla migliore lettura del progetto proposto.

    N.B.: Per la documentazione di cui al punto 2) essendo la Regione Lazio l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica secondo la disciplina del Capo IV della parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., secondo la nuova procedura indicata dall'art. 146 del Codice stesso, la documentazione del S.I.P., oltre alle richieste documentali indicate nei punti da 2.b) a 2.i) deve essere corredata di quella indicata nel D.P.C.M. 12.12.2005, che come è noto è suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni, sia da parte dell'Ente Competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che dal Soprintendente preposto al rilascio del parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto.

    Essendo lo Sportello Unico per l'Edilizia titolare del sub-procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., si invita per una più chiara interpretazione a contattare l'Ufficio Regionale competente, nel nostro caso: al sito internet della Regione Lazio -  (Direzione Territorio ed Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone e Latina) oppure alla pagina della Modulistica Richiesta Nulla Osta per nuove costruzioni in aree soggette a Vincolo Paesaggistico.

3) Titolo di possesso del fondo. In caso di affitto è necessaria l’autorizzazione del proprietario alle migliorie da eseguire;

4) Visure catastali con indicata la qualità di classamento corrispondente all’attuale ordinamento colturale e stralcio allargato della planimetria catastale relativi all’azienda agricola con indicazione del perimetro del lotto oggetto del P.U.A. Il proponente si deve inoltre impegnare a modificare la qualità catastale in base all’ordinamento colturale proposto;

5) Iscrizione alla - C.C.I.A.A. Sezione Speciale Agricoltura;

6) Eventuale iscrizione all’I.N.P.S.;

7) Eventuale documentazione comprovante i dati presenti nel P.U.A. (denuncia pozzo, contributi PAC, ecc.).

Nella relazione tecnica e negli elaborati ad essa allegati dovranno in particolare essere descritti i caratteri, i materiali, le finiture, i colori, le coperture, le dimensioni delle nuove edificazioni previste in progetto e delle recinzioni, i materiali adottati per la realizzazione delle strade ed i piazzali al fine di limitare l’impermeabilizzazione del suolo nel rispetto della Normativa Regionale, anche individuati per le zone protette in base alle indicazioni del P.T.P. e P.T.P.R. di appartenenza e dovranno essere indicati idonei sistemi di conservazione delle specie (eventuale impianto di irrigazione per la sistemazione vegetazionale, dotato di sistema di approvvigionamento idrico).

Le opere di compensazione, da commisurare alla consistenza delle proposte progettuali e al pregio paesaggistico-ambientale dell’area di intervento, potranno essere realizzate anche su aree diverse da quelle di pertinenza, concordando con l’Amministrazione Comunale la posizione e il loro ammontare, da valutare attraverso un computo metrico estimativo redatto in base ai prezzi unitari della Tariffa dei prezzi della Regione Lazio, eventualmente adeguati attraverso specifiche analisi.

  

 Circolari & Pareri

Edificazione in zona Agricola - Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) Aspetti Generali. (Normativa di rif.: Legge Regionale n. 38/99 e s.m.i - art. 55 e 57 ).

00-28/05/2010-Comune di Poggio Catino - Parere in merito all'ammissibilità di un P.U.A. per la realizzazione di manufatti necessari all'allevamento di cavalli da corsa.

00-30/04/2010-Comune di Mentana-Parere in merito all'applicabilità della L.R. n. 38/1999 per la realizzazione di serre in zona agricola.

00-09/03/2010- Comune di Tuscania - Quesiti in merito alla voltura del permesso di costruire rilasciato ad un imprenditore agricolo, agli annessi agricoli, ed alla attività edilizia libera.

- 23/12/2009-Comune di Civitella San Paolo - Parere in merito all'interpretazione della L.R. n. 38/99, art. 55: annessi agricoli-.

-23/12/2009- Comune di Montebuono - Parere in merito alla possibilità di derogare, mediante il P.U.A., il limite dei 300 mq realizzabili per le strutture abitative in zona agricola, art. 55 L.R. n. 38/1999-

-22/04/2009- Comune di Caprarola - Parere in merito alla possibilità di derogare alle N.T.A. di P.R.G. previa approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)-

-19/01/2009- Comune di Aquino - Parere in merito all'interpretazione del comma 4, art. 57 L.R. n. 38/99 - PUA con terreni non contigui ricadenti nel territorio di comuni diversi-

-24/11/2009- Comune di Fumone - parere in merito alla possibilità di formare il lotto minimo di cui al P.U.A. con terreni confinanti ricadenti in comuni diversi-

-29/09/2008- Comune di Castelnuovo di Farfa - Parere in merito ai limiti dell'edificazione in zona agricola e al vincolo di inedificabilità-

-05/09/2008- Comune di Blera - parere in merito alla possibilità di derogare al lotto minimo in zona agricola e alla utilizzabilità di aree già asservite a scopo edificatorio-

-09/06/2008- Comune di Capranica - parere in merito alla possibilità di derogare agli indici di fabbricabilità con il piano di utilizzazione aziendale (PUA) - art. 55 l.r. 38/99-

-04/04/2008- Comune di Monte Porzio Catone - parere in merito all'art. 57 l.r. 38/99 - edificazione in zona agricola-

-31/03/2008- Comune di Bracciano - parere in merito alla relazione fra il piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.) e l'accertamento di conformità urbanistica-

-03/04/2007- Comune di Montalto di Castro - parere in merito alla deroga all'edificazione in zona agricola ammessa dal Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) - artt. 55 e 57 l.r. 22 dicembre 1999 n. 38-

-12/03/2007- Comune di Montopoli di Sabina - Parere in merito alla interpretazione dell'art. 57 l.r. 38/99 - Piani di utilizzazione aziendali-

-18/09/2006- Comune di Caprarola - Parere in merito all'applicazione delle misure repressive dell'abuso edilizio-

-08/03/2006- MIBAC - Risposta al quesito posto dalla Soprintendenza in merito ai Piani di Utilizzazione Aziendali-

-16/01/2006- Riserva Naturale Regionale di Monterano - parere in merito all'ambito di operatività dell'art 57 della l.r. 22-12-99. Piani di utilizzazione aziendali (PUA) che ricadono all'interno di parchi ed altre aree naturali protette-

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