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Archivio
0.0 Comunicazione allestimento pagina WEB 
0.1 ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art.6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) 
MODELLI di RIVELAZIONE ISTAT - Nuova Circolare Istat n. 8171 del 04/12/2009  
DOMANDA DI ACCESSO ai DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Dichiarazione di conformità dell'impianto (art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37) 
GENIO CIVILE - DICHIARAZIONI ATTESTANTI la conformità delle opere, alla normativa sismica nelle costruzioni. 
GENIO CIVILE - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (artt. 65, 93 e 94, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.) 
AGIBILITA' (art.24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 giuste modifiche D.Leg.vo 222/2016) 
D.I.A. (artt.22, 23 del D.P.R. n.380/01 e S.C.I.A. art. 19 L. 241/90 e ss.mm.ii.) 
0.3 - PERMESSO di COSTRUIRE (art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) 

 
 0.1 ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art.6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380)

   L'USO DELLA MODULISTICA COMUNALE FACILITA LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ED E' DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE

(ai sensi del C.A.D. - art. 57 D.Lvo n. 235 del 30/12/2010 - G.U. n. 6 del 10/01/2011 - S.O. n. 8 - Aggiornati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 22 luglio 2014 e Conferenza Unificata del 04.05.2017 - Approvata con det. Dir. Regionale Lazio n. G08525 del 19/06/2017)

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA: art. 6 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.


Art. 6     comma 1

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1 lettera a);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

NON SI DEVE COMUNICARE

 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001,la manutenzione ordinaria è considerata attività edilizia libera. Tali interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo e senza una preventiva comunicazione al Comune. Si precisa che eventuali comunicazioni verranno acquisite agli atti ed archiviate, senza dar luogo all'avvio di alcun procedimento.

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 (dowload  CIL)

 

  

 

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(Comunicazione preventiva per l'esecuzione di interventi di installazione di singoli generatori eolici nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici, art. 11 del D.Lgs 30 Maggio 2008 n. 115, art. 19 della L.R. n. 26 del 28/12/2007 nonchè art. 3 della L.R. n. 16 del 16/12/2011)

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b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta (90) giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello Unico Fotovoltaico di cui al Decreto del MiTE del 02/08/2022 n. 297

INTERVENTI SUBORDINATI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA: art. 6 - bis

Art. 6-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

 

 

 

(dowload CILA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (sanatoria CILA)

 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (modulo) 

 

 

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 SOGGETTI COINVOLTI (modulo)

 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA': art. 22 commi 1 e 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ss.mm.ii.

art. 22

commi 1 e 2

Al Interventi edilizi soggetti a SCIA:

interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) o di ristrutturazione edilizia “leggera” interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi quelli che – ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 - portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

(dowload SCIA)

 
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