| -Sportello Unico Edilizia- Edilizia Privata & Piani UtilizzazioneAziendale | | | | | |
| Urbanistica & Edilizia Residenziale Pubblica | | | | | |
|
Numeri utili
| | | Numeri di telefono, fax, email, indirizzi del comune di Alatri |
| | | |
| Archivio | | |
| | | 0.1 ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art.6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) |
L'USO DELLA MODULISTICA COMUNALE FACILITA LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ED E' DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE
(ai sensi del C.A.D. - art. 57 D.Lvo n. 235 del 30/12/2010 - G.U. n. 6 del 10/01/2011 - S.O. n. 8 - Aggiornati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 22 luglio 2014 e Conferenza Unificata del 04.05.2017 - Approvata con det. Dir. Regionale Lazio n. G08525 del 19/06/2017)
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA: art. 6 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. |
|
Art. 6 comma 1 |
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1 lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; |
NON SI DEVE COMUNICARE
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001,la manutenzione ordinaria è considerata attività edilizia libera. Tali interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo e senza una preventiva comunicazione al Comune. Si precisa che eventuali comunicazioni verranno acquisite agli atti ed archiviate, senza dar luogo all'avvio di alcun procedimento.
(dowload file)
(dowload CIL)
(dowload file)
(Comunicazione preventiva per l'esecuzione di interventi di installazione di singoli generatori eolici nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici, art. 11 del D.Lgs 30 Maggio 2008 n. 115, art. 19 della L.R. n. 26 del 28/12/2007 nonchè art. 3 della L.R. n. 16 del 16/12/2011)
(dowload file) |
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; |
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; |
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; |
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta (90) giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
Modello Unico Fotovoltaico di cui al Decreto del MiTE del 02/08/2022 n. 297 |
INTERVENTI SUBORDINATI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA: art. 6 - bis |
Art. 6-bis
|
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione
|
(dowload CILA)
(sanatoria CILA) |
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (modulo)
|
(dowload file)
(dowload file) |
SOGGETTI COINVOLTI (modulo)
|
|
|
SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA': art. 22 commi 1 e 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ss.mm.ii. |
art. 22
commi 1 e 2 |
Al Interventi edilizi soggetti a SCIA:
interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) o di ristrutturazione edilizia “leggera” interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi quelli che – ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 - portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. |
(dowload SCIA) | |
|